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D.Lvo 30/04/1998 n. 1732. Il marchio consiste in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale ed è di proprietà del Ministero per le politiche agricole. 3. Il controllo di conformità a quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio deve essere svolto da uno o più organismi di certificazione, autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, in conformità alla norma EN 45011 o da autorità di controllo pubbliche designate dal Ministero stesso. Il costo di tali controlli è a carico dei soggetti che richiedono l'uso del marchio. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 480, in quanto compatibili. Art. 8 - Valorizzazione del patrimonio gastronomico. 1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali". 2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali" di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria. 3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è co- stituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare. 5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico. Titolo III Rafforzamento strutturale delle imprese e integrazione economica della filiera. Art. 9 - Imprenditori agricoli. 1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Art. 10 - Rafforzamento strutturale delle imprese. 1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d) "Patti territoriali", e) "Contratto di programma" ed f) "Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996 n. 662. 2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi: a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualità delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992; b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici; c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni. 3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) ed f), nonchè paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. Le modalità di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92, le modalità per l'erogazione di adeguati contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi. Art. 11 - Accordi del sistema agroalimentare. 1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di "agricoltura biologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto: a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti. 2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno. 3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, nè possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. Art. 12 - Organizzazioni interprofessionali. 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" qualsiasi organismo che: a) raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli indicate dalla regolamentazione comunitaria sulla organizzazione dei produttori; b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono; c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori: 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul merca to; 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti; 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di al tri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonchè la salvaguardia dei suoli e delle acque; 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti; 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati. 2. Sono definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità per il riconoscimento e per i relativi controlli delle organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle organizzazioni di produttori agricoli nonchè delle relative Unioni nazionali. Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione. 1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma è finalizzato: a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali; b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente; c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero; |
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